Secondo la legge svizzera, “una persona che, per motivi egoistici, persuade o assiste un’altra persona al suicidio, sarà punita con la reclusione fino a cinque anni”. Ciò significa che chiunque non agisce “egoisticamente” (ad esempio chi non trae benefici da guadagni finanziari o di altra natura) non commette reato
Grazie a questo articolo così unico, la persona che riceve assistenza non deve necessariamente essere ammalata. Tuttavia, la giurisprudenza svizzera (decisione della Corte Suprema Federale Svizzera BGE 133 I 58) impone che la persona richiedente aiuto deve possedere capacità decisionale e deve avere il “controllo” o la “proprietà dell’azione” sulla propria morte (“Tatherrschaft ‘ in tedesco). Questi sono i criteri per una morte assistita volontaria (MAV) in Svizzera.