La pillola della quiete Il diritto di rifiutare le cure
Il diritto di rifiutare le cure è stabilito dalla Costituzione della Repubblica Italiana che all’articolo 32 recita: “nessuno può es- sere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge” La Corte di Cassazione ha stabilito che il diritto di rifiutare le cure si basa “sulla libera disponibilità del bene salute da parte del diretto interessato nel possesso delle sue capacità di inten- dere e di volere” e “non c’è possibilità di disattenderlo” nean- che quando “da esso consegua il sacrificio del bene della vita”.
Il Comitato nazionale di bioetica già nel 2008 ha stabilito che un paziente cosciente, capace di intendere e volere e informato sulle terapie, può chiedere che non siano iniziati o che siano sospesi i trattamenti sanitari, anche se questi potrebbero sal- vargli la vita.
La citata sentenza della Corte di Cassazione – espressione di un orientamento ormai costante – indica principi già legislati- vamente sanciti in altri ordinamenti europei ed adottata dalla Corte di Strasburgo e dalla Corte Suprema degli Stati Uniti.
Eutanasia passiva
La sospensione delle cure viene anche detta eutanasia passiva. Ogni intervento sul soggetto deve fondarsi sul suo consenso e rende pertanto lecito il comportamento del medico il quale, prendendo atto di questa volontà, interrompe le terapie.
Negli anni recenti in Italia ci sono stati casi importanti che
hanno creato dei precedenti giudiziari, data l’assenza di una normativa specifica. In due casi il paziente era cosciente, in uno si trovava in stato vegetativo.