La pillola della quiete Definizioni legali e sanzioni
In termini tecnici, l’espressione «eutanasia volontaria» descrive quelle situazioni in cui un professionista del campo medico somministra a un paziente un’iniezione letale. L’eutanasia volontaria è legale in paesi come l’Olanda, il Belgio e il Lussemburgo.
Con «suicidio medicalmente assistito», invece, si identificano quei casi in cui il medico prescrive a un paziente un farmaco letale, senza però somministrarlo. Esempi di questo tipo si hanno negli stati americani dell’Oregon, del Washington, del Vermont, della California e del Colorado.
L’espressione «suicidio assistito», infine, descrive la situazione della Svizzera, dove la consegna di farmaci letali a persone sofferenti è depenalizzata da molto tempo.
In generale, l’assistenza al suicidio è definita legalmente come l’atto di «consigliare» o «aiutare» una persona a togliersi la vita. Talvolta si usa anche il termine «istigare». Nella maggior parte dei paesi l’assistenza al suicidio comporta gravi sanzioni penali.
Si va dai cinque anni di detenzione all’ergastolo, a seconda dell’ordinamento. In Italia l’articolo 580 del Codice Penale recita che “chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, è punito [..] con la reclusione da cinque a dodici anni.”
Nel Regno Unito (e in Canada) si rischiano fino a quattordici anni di reclusione. Nel 2009, il procuratore capo britannico Keir Starmer emanò delle nuove linee guida sul suicidio assistito a seguito di un’efficace campagna di Debbie Purdy, una cittadina affetta da sclerosi multipla che chiedeva maggiore chiarezza.