deontologia medica e alla carta dei diritti fondamentali dell’U- nione Europea e richiama le scritture private redatte da Walter Pididu.
Il 3 novembre 2016 Walter Piludu ha potuto esercitare il diritto di interrompere la ventilazione polmonare previa sedazione.
Eluana Englaro
Il caso Englaro ha aperto nuovi e di- versi scenari, poiché la volontà poteva solo essere desunta dalla vita condotta dalla paziente prima dell’incidente – verificatosi in data 18 novembre 1992 - che l’aveva ridotta in stato di coma irreversibile e permanente, definito, sovente, in letteratura medica come “stato vegetativo permanente”.
Beppino Englaro con le foto di sua figlia Eluana
Il caso, però, è molto più complesso di quello Welby, atteso che la paziente, caduta in coma all’età di vent’anni, non aveva la possibilità di esprimere la propria volontà, rendendo così impraticabile l’applicazione dell’articolo 32 della Costituzio- ne. Inoltre, Eluana non era attaccata ad un dispositivo medico per la ventilazione artificiale, dunque ci si domandava se la mera nutrizione del paziente che, pur essendo in coma irrever- sibile, respira, sia da considerarsi come “cura medica”.
Le richieste di Beppino Englaro, padre e tutore di Eluana, di lasciar morire la figlia non vengono accolte dai giudici, poiché il supporto alla nutrizione non è considerata “cura medica”. L’uomo, tuttavia, continuando a sostenere che il coma irrever- sibile è lesivo della dignità della figlia, mentre la morte po- trebbe restituirgliela, impugna la sentenza davanti la Corte di